19 Febbraio 2026

Formazione sicurezza: quali lavoratori devono seguire i corsi? Quando è consigliato iniziarla e quando va ripetuta?

offerta formativa sicurezza

La formazione sulla sicurezza accompagna il lavoratore e la lavoratrice lungo tutto il suo percorso professionale: dall’ingresso in azienda, ai cambi di mansione, fino agli aggiornamenti periodici. Comprendere a chi spetta l’obbligo di formazione, quando iniziare i corsi di sicurezza per lavoratori (ma non solo) e ogni quanto ripeterla è fondamentale, non solo per adempiere correttamente ad obblighi previsti, ma soprattutto per sviluppare una reale consapevolezza dei rischi e tutelare concretamente le persone sul luogo di lavoro.

Il quadro normativo di riferimento è il D.Lgs. 81/2008, aggiornato dal nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025, entrato in vigore il 24 maggio 2025, che ha riordinato e unificato le regole sulla formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro.

In questo articolo facciamo chiarezza, rispondendo in modo diretto alle domande più frequenti su obblighi, tempistiche e aggiornamenti previsti dalla normativa attuale.

 

Quali lavoratori e lavoratrici devono seguire i percorsi di formazione sulla sicurezza?

 

La risposta alla domanda “quali lavoratori e lavoratrici devono seguire i percorsi di formazione?” è semplice: tutti. Tutti i lavoratori e le lavoratrici, indipendentemente dal tipo di contratto (a tempo determinato, indeterminato, apprendistato ecc..) dall’orario di lavoro, dalla mansione svolta o dal settore di attività, devono ricevere una formazione adeguata in materia di salute e sicurezza.

La normativa adotta infatti una definizione molto ampia di “lavoratore”, che include chiunque svolga un’attività lavorativa all’interno dell’organizzazione, anche solo temporaneamente o con mansioni specifiche.

Rientrano, quindi, tra i destinatari della formazione:

  • dipendenti a tempo indeterminato e determinato;
  • apprendisti e apprendiste;
  • lavoratori e lavoratrici part-time;
  • stagisti e stagiste e tirocinanti;
  • lavoratori e lavoratrici somministrati;
  • collaboratori, collaboratrici e figure assimilate che operano sotto l’organizzazione e la responsabilità del datore di lavoro;
  • lavoratori autonomi e lavoratrici autonome (artigiani e artigiane, liberi professionisti e libere professioniste, titolari di partita IVA) che operano in ambienti regolamentati.

In sostanza, chiunque sia esposto, anche potenzialmente, ai rischi presenti in un ambiente di lavoro deve ricevere una formazione adeguata e coerente con le attività svolte.

 

Quando è consigliato iniziare la formazione sulla sicurezza?

 

In questo caso non si parla di consiglio, ma di obbligo: il nuovo Accordo Stato-Regioni, entrato in vigore nel maggio 2025, stabilisce che tutti i lavoratori e le lavoratrici devono necessariamente essere formati prima dell’inizio effettivo dell’attività lavorativa o, al più tardi, contestualmente all’ingresso in azienda. L’obiettivo è fornire al lavoratore o alla lavoratrice le informazioni e le conoscenze necessarie prima che venga esposto ai rischi legati all’ambiente di lavoro e alle mansioni da svolgere.

Il nuovo Accordo-Stato Regioni quindi elimina definitivamente il riferimento ai “60 giorni” per completare la formazione dopo l’assunzione. Infatti, la formulazione presente nel precedente Accordo (2011) era spesso interpretata come se il datore o la datrice di lavoro potesse aspettare fino a 60 giorni per formare il lavoratore. Il nuovo Testo, invece, ribadisce con chiarezza che la formazione deve essere preventiva e completa prima dell’inizio dell’attività lavorativa.

Oltre all’ingresso in azienda, la formazione deve essere ripetuta o aggiornata ogni volta che cambiano le condizioni di lavoro, ad esempio:

  • in caso di cambio mansione;
  • quando vengono introdotte nuove attrezzature, macchinari o tecnologie;
  • se vengono adottate nuove procedure operative;
  • in presenza di nuovi rischi o modifiche significative dell’organizzazione del lavoro.

 

Com’è costruito il corso di formazione sulla sicurezza?

 

I corsi di formazione aziendale sulla sicurezza per lavoratori e lavoratrici sono strutturati in due moduli distinti, ovvero uno di formazione generale e una di formazione specifica, progettati per garantire una preparazione adeguata sia sul piano teorico che su quello pratico.

I due moduli hanno contenuti e durate differenti.

Nello specifico, la formazione generale ha una durata di 4 ore ed è uguale per tutti i lavoratori e lavoratrici, indipendentemente dal settore o dalla mansione. I contenuti trasmessi riguardano le conoscenze di base in materia di salute e sicurezza sul lavoro, introducendo concetti come rischio, danno, prevenzione e così via.

La formazione specifica, invece, è legata ai rischi concreti dell’attività svolta e varia in base al livello di rischio dell’azienda:

  • 4 ore per attività a rischio basso;
  • 8 ore per attività a rischio medio;
  • 12 ore per attività a rischio alto.

In questa fase vengono approfonditi i pericoli presenti nell’ambiente di lavoro, le misure di prevenzione e protezione, le procedure operative e i comportamenti corretti da adottare.

Inoltre, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 ribadisce che la formazione deve essere effettiva, tracciabile e verificabile. Per questo motivo il percorso può includere:

  • lezioni in presenza;
  • moduli in e-learning, nei casi consentiti;
  • modalità ibrida (lezioni in presenza in aula + lezioni in e-learning);
  • addestramento pratico, quando sono coinvolte attrezzature o macchinari.

 

La verifica di apprendimento

 

Al termine del corso è prevista una verifica finale dell’apprendimento, requisito essenziale per attestare l’efficacia della formazione, che può consistere in:

  • un test, con 30 domande a risposta multipla (superato con almeno 70% di risposte corrette);
  • un colloquio individuale;
  • una simulazione;
  • una prova pratica.

 

La valutazione del gradimento

 

Il nuovo Accordo ha introdotto anche una valutazione del gradimento da parte dei e delle partecipanti, utile a misurare l’efficacia percepita del percorso formativo e a migliorare continuamente i contenuti e le modalità di erogazione. Si tratta, più spesso, di un questionario anonimo che può includere sia domande chiuse che aperte.

 

Quando va ripetuta la formazione sulla sicurezza?

 

La formazione sulla sicurezza non va fatta “una volta per tutte”, ma accompagna i lavoratori e le lavoratrici nel tempo e deve essere aggiornata per riflettere i cambiamenti nelle mansioni, procedure e dei rischi sul posto di lavoro.

Di seguito riportiamo le principali scadenze.

  • Lavoratori e lavoratrici: aggiornamento ogni 5 anni, con una durata minima di 6 ore indipendentemente dal livello di rischio.
  • Preposti: aggiornamento ogni 2 anni (novità del nuovo Accordo Stato-Regioni), con una durata minima di 6 ore.
  • Dirigenti: aggiornamento ogni 5 anni, con una durata minima di 6 ore.
  • Rappresentati dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS): aggiornamento annuale, con una durata di 4 ore nelle aziende fino a 50 lavoratori e di 8 ore nelle aziende con
  • Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione (RSPP): aggiornamento ogni 5 anni, con una durata variabile in base al macrosettore di appartenenza.
  • Addetti e addette all’uso di attrezzature come carrelli elevatori, piattaforme di lavoro elevabili, gru, trattori: aggiornamento ogni 5 anni, con durata variabile in base al tipo di attrezzatura.

Poi, ovviamente, come anticipato anche nel paragrafo precedente, è necessario ripetere o aggiornare la formazione ogni volta che intervengono cambiamenti significativi, come ad esempio:

  • cambio di mansione o ruolo;
  • introduzione di nuove attrezzature, macchinari o tecnologie;
  • cambiamento di procedure operative;
  • in presenza di nuovi rischi o una modifica della valutazione dei rischi.

 

Si può finanziare la formazione sulla sicurezza?

 

La risposta è sì, si può finanziare la formazione obbligatoria in materia di salute e sicurezza sul lavoro attraverso l'adesione a Fondi Interprofessionali, nell'ambito della cosiddetta "formazione finanziata aziende". Accedendo a questi Fondi - attualmente 19 in Italia, ciascuno dedicato a specifici settori, tipologie o categorie di imprese - l'azienda può destinare alla formazione continua dei propri lavoratori o lavoratrici lo 0,30% dei contributi già versati all'INPS.

In questo modo, una quota contributiva già obbligatoriamente versata viene utilizzata per finanziare percorsi formativi, compresi quelli obbligatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro, senza costi aggiuntivi per l'impresa.

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