L’accordo è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 24 maggio 2025 e nello stesso giorno è entrato in vigore: da questa data decorre il periodo transitorio di 12 mesi previsto per consentire l’adeguamento alle nuove disposizioni.
Il nuovo Accordo accorpa e sostituisce i precedenti Accordi del 2011, 2012 e 2016 finora in vigore, fornendo un riferimento aggiornato e omogeneo per la formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, volto a garantire la qualità e l’uniformità della stessa su tutto il territorio nazionale.
In questo modo si configura a tutti gli effetti come un vero e proprio “testo unico” o “accordo quadro”.
Di seguito, un’analisi delle principali novità introdotte dal nuovo Accordo.
Soggetti formatori e altre figure professionali
Non è una novità che l’Accordo disciplini i soggetti formatori, ovvero i soggetti che si occupano di organizzare e gestire i percorsi formativi in ambito sicurezza e aggiornamento, garantendo che la formazione venga erogata in modo conforme alle disposizioni normative vigenti. Tuttavia, con il nuovo Accordo sono state apportate modifiche sia all’elenco, sia ai requisiti richiesti per poter svolgere tal ruolo. Nello specifico, i soggetti formatori si dividono in:
- soggetti istituzionali, come enti pubblici, ministeri, università e ordini professionali. Si tratta di organismi di natura pubblica che, per il loro ruolo istituzionale e la funzione di interesse generale che svolgono, sono considerati automaticamente qualificati a erogare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
- soggetti accreditati, ovvero soggetti privati che intendono svolgere attività di formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro e che quindi devono essere in possesso dell’accreditamento rilasciato dalle autorità competenti, ovvero dalle Regioni o dalle Province Autonome.
- altri soggetti, tra cui rientrano i fondi interprofessionali, gli organismi paritetici e le associazioni sindacali dei datori di lavoro e dei lavoratori. Questi enti sono autorizzati a erogare formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro, ma operano all’interno di ambiti ben definiti o settori specifici di competenza, in linea con la loro natura e finalità istituzionali.
Nuovi requisiti
Il nuovo Accordo Stato-Regioni stabilisce criteri più stringenti per la qualificazione dei docenti incaricati di svolgere i corsi di formazione e aggiornamento in ambito salute e sicurezza sul lavoro. I soggetti accreditati, infatti, non solo devono possedere l’accreditamento regionale per l’erogazione della formazione, ma anche dimostrare di avere almeno tre anni di esperienza documentata nell’ambito della formazione in salute e sicurezza sul lavoro. Tuttavia, l’esperienza triennale non è richiesta per i corsi destinati a lavoratori, preposti e dirigenti (è sufficiente, in questi casi, il solo requisito dell’accreditamento regionale). Questo consente anche ai formatori accreditati privi di esperienza di iniziare a operare e acquisire la necessaria esperienza svolgendo questi specifici corsi per un periodo di almeno tre anni.
Inoltre, i docenti sono sempre tenuti a rispettare i criteri previsti dal Decreto Ministeriale del 6 marzo 2013, che definisce i requisiti minimi per poter operare come formatori in materia di salute e sicurezza sul lavoro.
Altre figure professionali
Per garantire la qualità e la conformità della formazione, il soggetto formatore deve avvalersi di risorse specifiche con competenze adeguate. Nello specifico, deve avvalersi di un:
- docente qualificato, secondo i requisiti previsti dal Decreto Interministeriale del 6 marzo 2013 (più altri eventuali requisiti specifici);
- responsabile del progetto formativo, che deve essere un docente qualificato ai sensi Decreto Interministeriale 6 marzo 2013 e deve avere almeno 3 anni di esperienza in materia di salute e sicurezza;
- tutor, che è una figura di supporto e sostegno al docente, obbligatoria nei corsi svolti in videoconferenza e in modalità e-learning (mentre è consigliata nei corsi in presenza con oltre 10 partecipanti). È una figura esperta nella gestione delle dinamiche d’aula, il punto di riferimento per i discenti in merito a indicazioni operative, aspetti organizzativi e logistici. Si occupa anche della somministrazione dei test e del monitoraggio dell’andamento del percorso formativo.
Organizzazione dei corsi
Diverse sono le novità che il nuovo Accordo ha introdotto per quanto riguarda lo svolgimento pratico dei corsi. Tra queste, la nuova documentazione obbligatoria e le modalità di erogazione della formazione.
Modalità di erogazione della formazione
Il nuovo accordo prevede quattro modalità di erogazione della formazione:
- presenza fisica;
- a distanza in videoconferenza (sincrona);
- a distanza in e-learning (asincrona);
- modalità mista (combinazione delle precedenti).
L’Accordo fornisce inoltre indicazioni dettagliate sulle condizioni e i requisiti per l’erogazione dei corsi sia in videoconferenza sincrona che in e-learning.
Video conferenza
Nel caso in cui i corsi di formazione vengano erogati in modalità videoconferenza sincrona (VCS), ogni partecipante deve collegarsi individualmente tramite un computer o un tablet ad uso esclusivo. Non è più consentito che più discenti seguano la lezione dallo stesso dispositivo, né è ammesso l’utilizzo dello smartphone per partecipare.
La formazione in videoconferenza sincrona è sostanzialmente considerata equivalente a quella in presenza, ma con sfide specifiche che richiedono una gestione attenta per garantirne efficacia e validità. Per questo è necessario, tra le altre cose, assicurare supporto tecnico continuo tramite tutor, affiancato dalla figura dell’esperto nella gestione tecnica della piattaforma.
Il soggetto formatore ha l’obbligo di garantire un insieme di procedure che assicurino il corretto svolgimento del corso. Tra queste rientrano:
- il controllo sull’accesso corretto alla piattaforma;
- la registrazione puntuale delle presenze;
- la gestione degli interventi degli utenti (ad esempio tramite chat o sottoclassi virtuali);
- l’organizzazione e la distribuzione del materiale didattico;
- l’effettuazione delle verifiche di apprendimento e delle valutazioni di gradimento;
- l’implementazione di sistemi di tracciamento per monitorare la partecipazione effettiva dei discenti.
E-learning
Quando i corsi vengono erogati in modalità e-learning, ovvero in modalità asincrona, il soggetto formatore deve disporre di una piattaforma LMS (Learning Management System) in grado di assicurare standard elevati di controllo e qualità. Nell’Accordo vengono delineati i requisiti della piattaforma e-learning, che deve essere in grado di assicurare:
- lo svolgimento effettivo e il completamento delle attività didattiche previste;
- la partecipazione attiva del discente durante il percorso formativo;
- la tracciabilità puntuale delle attività svolte, fino al livello di ogni singolo contenuto formativo;
- le modalità di verifica dell’apprendimento finale e la valutazione del gradimento del corso, compreso il superamento delle prove previste.
Ogni corso deve essere sviluppato nel rispetto dello standard internazionale SCORM (Sharable Content Object Reference Model), che garantisce la compatibilità e la condivisione dei contenuti formativi.
Modalità mista (blended)
Questa tipologia di modalità di erogazione preveder l’alternarsi di formazione a distanza (sincrona o asincrona) e formazione in presenza.
L’impiego di questa modalità, nei limiti previsti dall’Accordo per ogni specifica tipologia di corso, è lasciato alla discrezione del soggetto formatore, che può valutarne l’utilità in funzione della maggiore efficacia del percorso formativo.
Il Progetto Formativo
Il nuovo Accordo impone che, per ogni corso, il soggetto formatore rediga un progetto formativo dettagliato, anche definito “documento progettuale”, ovvero il documento in uscita dell’intero processo di progettazione.
Questo documento deve descrivere l’intero percorso didattico, riportando nel dettaglio:
- le specifiche del percorso formativo (gli obiettivi e i risultati attesi, l’articolazione oraria delle unità didattiche, gli argomenti e i contenuti di ciascuna unità didattica);
- le specifiche di realizzazione (l’approccio formativo e le tecniche didattiche utilizzati, i materiali e gli strumenti didattici, le attività di assistenza e accompagnamento didattico, ovvero il tutoraggio);
- le specifiche per il controllo e la verifica (le modalità di controllo e valutazione della qualità formativa, tramite questionari di gradimento, i criteri e le modalità di verifica e valutazione dell’apprendimento).
Per quanto riguarda l’organizzazione dei corsi, il numero massimo di partecipanti, secondo il nuovo Accordo, passa da 35 a 30. Per quanto riguarda le attività pratiche, il rapporto docenti/partecipanti, come già previsto dall’accordo del 2012, deve essere di 1:6. Questi limiti sono stati introdotti per garantire la qualità e l’efficacia della formazione: un numero contenuto di partecipanti consente al docente di coinvolgere attivamente tutti i presenti e, soprattutto durante le esercitazioni pratiche, di seguire direttamente ciascun discente, intervenendo tempestivamente in caso di errori o comportamenti non corretti.
In tutti i corsi di formazione, abilitazione e aggiornamento, per poter sostenere la verifica finale e ottenere l’attestato, ogni partecipante deve aver frequentato almeno il 90% delle ore previste.
Il soggetto formatore è chiamato a redigere per ogni corso un registro, in formato cartaceo o elettronico, per tracciare le presenze.
Inoltre, il soggetto formatore deve predisporre e conservare per ogni corso un Verbale delle verifiche finali, in formato cartaceo o digitale, che secondo il nuovo Accordo deve includere: i dati identificativi del soggetto formatore, i dati del corso (inclusa tipologia e durata), la lista degli ammessi alla prova finale con relativo esito ottenuto, la sede e la data della verifica finale, la sottoscrizione del verbale da parte del responsabile del progetto formativo (RPF), gli esiti documentati dei risultati (in caso di colloquio, devono essere riportate anche le domande poste)
Il fascicolo del corso
L’Accordo del 2025 introduce la necessità di predisporre e archiviare un “fascicolo del corso”, in formato cartaceo o digitale, contenente tutta la documentazione relativa all’attività formativa svolta. Questo fascicolo rappresenta la prova documentale dell’intero percorso e deve essere archiviato per un periodo minimo di 10 anni.
Il fascicolo deve includere i seguenti documenti:
- l’elenco dei partecipanti con relativi dati anagrafici dei partecipanti;
- il registro delle presenze, firmato dai discenti per ogni sessione;
- l’elenco dei docenti coinvolti, corredato dalle loro firme;
- il progetto formativo e il programma dettagliato del corso;
- il verbale delle verifiche finali, con gli esiti e, se previsto, i contenuti delle prove orali.
La verifica di apprendimento
Obbligatoria in tutti i corsi normati dall’Accordo, la verifica di apprendimento serve per garantire il raggiungimento degli obiettivi prefissati.
In base alle tipologie di corso, la verifica dell’apprendimento può consistere in:
- un test: per il corso base sono previste 30 domande, mentre per i corsi di aggiornamento sono solo 10. Le domande sono a risposta multipla, con almeno tre risposte alternative. Il test è superato con almeno il 70% di risposte corrette;
- un colloquio individuale;
- una simulazione;
- una prova pratica;
In caso di videoconferenza, la verifica deve essere fatta in modalità sincrona.
La verifica dell’efficacia formativa
Oltre alla consueta valutazione finale dell’apprendimento, il nuovo Accordo 2025 introduce l’obbligo, per tutti i corsi destinati ai lavoratori, di monitorare nel tempo l’efficacia della formazione, per vedere se ha effettivamente prodotto un cambiamento positivo nei comportamenti dei partecipanti.
Questa valutazione deve essere effettuata a una certa distanza dal termine del corso (indicativamente tra i 6 mesi e 1 anno). Le modalità di monitoraggio possono includere:
- l’analisi dei dati infortunistici aziendali per rilevare eventuali miglioramenti;
- la somministrazione di questionari ai lavoratori per raccogliere feedback e percezioni;
- l’utilizzo di check list di osservazione per valutare l’applicazione concreta delle procedure apprese.
La valutazione del gradimento
Anche la valutazione del gradimento è obbligatoria per tutti i corsi e ha lo scopo di rilevare il livello di soddisfazione dei partecipanti rispetto al percorso formativo.
La modalità più diffusa per raccogliere queste informazioni è il questionario anonimo, che può contenere domande sia chiuse che aperte.
Le aree oggetto di valutazione sono:
- l’organizzazione complessiva del corso;
- la qualità della didattica;
- l’efficacia della comunicazione.
Corsi e obblighi formativi
Le principali novità introdotte in materia di corsi di formazione riguardano diversi aspetti, tra cui: l’introduzione del corso obbligatorio per i datori di lavoro; la revisione della durata e della periodicità dell’aggiornamento per i preposti; l’inserimento di specifici moduli dedicati ai “cantieri” all’interno della formazione di alcune figure, come i dirigenti.
Inoltre, il nuovo Accordo Stato-Regioni 2025 chiarisce anche che, in caso di mancato aggiornamento entro i termini previsti, il credito formativo acquisito con i corsi abilitanti non decade. Se l’aggiornamento viene effettuato in ritardo (entro 10 anni), è comunque possibile riprendere a svolgere la funzione.
Formazione datori di lavoro
La novità centrale del nuovo Accordo è l’introduzione del corso obbligatorio per i datori di lavoro, un percorso formativo finora non previsto.
Lo scopo è ovviamente rafforzare le competenze dei datori di lavoro nella gestione del sistema di prevenzione e protezione aziendale, promuovendo una maggiore consapevolezza del loro ruolo e delle responsabilità a esso collegate.
In seguito le specifiche.
- Durata: 16 ore
- Modulo aggiuntivo “cantieri”: 6 ore, obbligatorio per i datori di lavoro di imprese affidatarie che operano in cantieri temporanei o mobili.
- Aggiornamento: ogni 5 anni, con durata di almeno 6 ore.
I datori di lavoro devono completare la formazione entro 24 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
Formazione preposti
Tra le novità più rilevanti introdotte dall’Accordo del 2025 vi sono le modifiche al corso per preposti, precedentemente denominato “Formazione particolare aggiuntiva per preposti”.
Ecco i principali cambiamenti:
- durata aumentata: il corso base passa da 8 a 12 ore;
- aggiornamento più frequente: resta di 6 ore, ma dovrà essere effettuato ogni 2 anni (e non più ogni 5), salvo situazioni in cui l’evoluzione dei rischi ne richieda uno anticipato;
- contenuti aggiornati: vengono introdotti nuovi temi come il riconoscimento della figura del preposto e i suoi obblighi in caso di appalti o interferenze tra lavorazioni;
- requisiti di accesso: rimane obbligatorio aver già completato la formazione generale e specifica prima di accedere al corso preposti.
Per quanto riguarda il tempo di adeguamento concesso, chi ha frequentato il corso base o l’aggiornamento prima del 24 maggio 2023 (cioè oltre due anni prima dell’entrata in vigore dell’Accordo) dovrà aggiornare la propria formazione entro 12 mesi dalla data di pubblicazione, ovvero entro il 24 maggio 2026.
Formazione dirigenti
Il nuovo Accordo riduce la durata del corso per dirigenti, che passa da 16 a 12 ore. Tuttavia, per i dirigenti delle imprese affidatarie che operano nei cantieri temporanei o mobili, è previsto un modulo aggiuntivo di 6 ore, denominato “cantieri”. Questo modulo è necessario per adempiere agli obblighi formativi specifici previsti dall’art. 97, comma 3-ter, del D.Lgs. 81/2008.
Resta invariato l’aggiornamento quinquennale della durata di 6 ore.
Formazione RSPP e ASPP
I corsi per RSPP e ASPP non hanno subito cambiamenti significativi rispetto alla normativa precedente, né per quanto riguarda la durata minima né la frequenza dell’aggiornamento.
La struttura dei corsi per RSPP e ASPP resta articolata nei tre moduli A, B e C, sebbene siano state introdotte alcune modifiche nei contenuti delle unità didattiche.
Una novità importante introdotta dall’Accordo è, però, l’estensione del principio del quinquennio mobile: trascorsi cinque anni dalla prima abilitazione, chi riceve un incarico deve dimostrare di aver svolto, nei cinque anni precedenti l’affidamento, un numero di ore di aggiornamento pari almeno al minimo previsto dalla normativa.
Formazione CSE e CSP
Anche per quanto riguarda la formazione dei Coordinatori per la Progettazione e per l’Esecuzione, il nuovo Accordo non apporta cambiamenti significativi, se non alcuni aggiornamenti nei contenuti del corso. Restano invece confermati la durata minima e la periodicità dell’aggiornamento obbligatorio.
Formazione per lavoratori, datori di lavoro e autonomi in ambienti sospetti di inquinamento o confinati
Il nuovo Accordo introduce requisiti specifici per la formazione obbligatoria rivolta a chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati (D.P.R. 177/2011), estendendo l’obbligo anche a datori di lavoro e lavoratori autonomi coinvolti in tali attività.
- Durata: 12 ore minime (4 ore teoria + 8 ore pratica).
- Aggiornamento: ogni 5 anni, per almeno 4 ore.
La formazione già svolta in assenza di un quadro specifico è valida solo se i contenuti rispettano quanto previsto dall’Accordo. In caso contrario, occorre aggiornarsi entro 12 mesi dall’entrata in vigore.
Corsi di abilitazione per attrezzature (art. 73, co. 5, D.Lgs. 81/2008)
I corsi per l’uso di attrezzature che richiedono specifica abilitazione restano regolati dall’Accordo del 2012, ma con alcune novità.
- Modifiche ai contenuti: il modulo giuridico di 1 ora viene eliminato, mentre il modulo teorico-tecnico aumenta di 1 ora.
- Introduzione di nuovi corsi per l’abilitazione alle attrezzature:
- macchina agricola raccoglifrutta;
- caricatori per movimentazione materiali;
- carroponte.
- La formazione deve essere completata entro 12 mesi dall’entrata in vigore dell’Accordo.
- Aggiornamento: ogni 5 anni, con almeno 4 ore di pratica.
- L’acquisizione di tale formazione non esclude gli obblighi di informazione, formazione e addestramento previsti dal Titolo III del D.Lgs. 81/08.
Formazione lavoratori
Per quanto riguarda, quindi, i corsi e la formazione generale e specifica dei lavoratori non cambia sostanzialmente nulla: durata, i contenuti e le scadenze rimangono sostanzialmente invariate. Le uniche “novità” riguardano le nuove modalità di erogazione e la nuova documentazione obbligatoria definite sopra.
Da sottolineare, però, la rimozione nel nuovo Accordo del riferimento ai 60 giorni entro cui completare la formazione dopo l’assunzione. Questa indicazione, presente nel testo del 2011, era spesso fraintesa e poteva far pensare che un lavoratore potesse operare senza formazione per due mesi. Ora il principio è inequivocabile: la formazione deve avvenire prima che il lavoratore inizi a svolgere qualsiasi mansione.
È importante precisare che tale obbligo si applica anche durante la fase transitoria: il datore di lavoro non è esonerato da responsabilità né tutelato da possibili sanzioni qualora adibisca i lavoratori a mansioni senza aver prima provveduto alla loro formazione
Conclusioni
Con il Nuovo Accordo Stato-Regioni del 17 aprile 2025 si pone un tassello fondamentale nel processo di aggiornamento della formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro. Non è solo un “aggiornare le regole del gioco”, ma riscrive, in modo organico e sistemico, il rapporto tra formazione, responsabilità e prevenzione.
Le parole chiave sono “struttura” e “qualità”.
“Struttura” perché il nuovo impianto formativo non lascia spazio all’improvvisazione. Fin dai requisiti richiesti ai soggetti erogatori della formazione, emerge una logica sistemica fondata su rigore e tracciabilità. La progettazione dei corsi, ora obbligatoriamente dettagliata e documentata, insieme all’introduzione di nuovi strumenti di registrazione e verifica, contribuisce a rafforzare una struttura formativa solida, organizzata e pienamente controllabile, misurabile. Tutte le figure coinvolte - dal datore di lavoro al docente, dal tutor al responsabile del progetto formativo - sono chiamate a un livello più alto di consapevolezza e responsabilità.
“Qualità” intesa non più come etichetta generica, ma come criterio operativo che attraversa ogni fase del processo formativo. L’Accordo sposta il baricentro dall’adempimento formale all’efficacia reale: non basta più “erogare ore”, occorre misurarne l’impatto concreto, a distanza di tempo, nei comportamenti quotidiani e nella cultura aziendale.
Con l’introduzione dell’obbligo formativo anche per i datori di lavoro, il nuovo Accordo sancisce un cambiamento di paradigma: la sicurezza diventa una competenza dirigenziale, e non più solo una questione delegata a figure tecniche o operative.
Infine, con il nuovo Accordo, la formazione sulla sicurezza diventa strettamente legata alla realtà operativa e al contesto lavorativo specifico, con l’introduzione di nuovi moduli (ad esempio quelli dedicati al lavoro nei cantieri), nuovi corsi per attrezzature e nuovi percorsi obbligatori, come quello per i datori di lavoro o quello destinato a chi opera in ambienti confinati o potenzialmente inquinati. La formazione si fa dunque più aderente alle situazioni concrete, abbandonando approcci generici per privilegiare contenuti mirati e contestualizzati.