31 Ottobre 2025

Formazione sicurezza: chi può rilasciare attestati? Chi può erogare corsi di formazione?

corsi di formazione aziendale

La formazione sulla sicurezza, che fa parte dei corsi di formazione aziendale obbligatoria, sul lavoro è uno di quei temi che attraversa trasversalmente ogni settore produttivo. Dall’officina metalmeccanica al laboratorio artigiano, dall’ufficio al banco di un supermercato: ovunque si lavori, la sicurezza è parte integrante di ogni attività.

In questo articolo, risponderemo a due delle domande più frequenti sulla formazione in materia di salute e sicurezza sul lavoro: chi può erogare corsi di formazione sulla sicurezza? Chi può rilasciare attestati di formazione sulla sicurezza?

 

Chi può erogare corsi di formazione sulla sicurezza?

 

Con l’entrata in vigore del nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, il 24 maggio 2025, viene precisato in modo chiaro chi può erogare corsi di formazione sulla sicurezza sul lavoro, ovvero i cosiddetti “soggetti formatori”, che comprendono:

  • enti istituzionali, come Ministeri, Università, ASL, INAIL, ordini professionali;
  • enti accreditati, ovvero organismi di formazione privati accreditati presso le Regioni (o Province Autonome);
  • altri soggetti riconosciuti, tra cui i Fondi Interprofessionali di settore, gli organismi paritetici, le Associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori (con requisiti ben definiti).

Secondo il nuovo Accordo Stato-Regioni, anche i datori e le datrici di lavoro possono organizzare direttamente i corsi di formazione sulla sicurezza nei confronti dei propri lavoratori e lavoratrici, preposti e dirigenti, rivestendo a tutti gli effetti il ruolo di soggetto formatore, nel rispetto delle condizioni stabilite dalla normativa.

Questi soggetti sono quindi incaricati di gestire l’intero processo formativo (dalla progettazione fino alla consegna degli attestati finali), assicurando che i contenuti, la durata e le modalità di erogazione dei corsi siano conformi a quanto previsto dalla normativa e dagli Accordi Stato-Regioni.

 

Docente o soggetto formatore?

 

Mentre il soggetto formatore è responsabile della progettazione, dell’organizzazione e della gestione del corso, il docente o la docente (o formatore/trice) è la figura che svolge concretamente l’attività formativa in aula, secondo i criteri e le modalità stabilite dal nuovo Accordo Stato-Regioni.

Il docente o la docente, quindi, ha il compito di trasmettere conoscenze e competenze ai partecipanti, seguendo il programma definito dal soggetto formatore, che a sua volta deve verificare che il formatore o la formatrice possieda i requisiti richiesti per ricoprire il ruolo.

Docente e soggetto formatore possono coincidere? In linea generale no, poiché rappresentano due figure distinte (il primo eroga la didattica, il secondo garantisce la struttura e la conformità del percorso formativo). Non è possibile che un soggetto “fisico” abbia i requisiti previsti per il soggetto formatore.

Tuttavia, può accadere che le due funzioni coincidano: è il caso del datore o della datrice di lavoro che organizza la formazione in materia di sicurezza per i propri lavoratori e lavoratrici, dirigenti o preposti. Se il datore o la datrice di lavoro è qualificato/a come formatore ai sensi del D.I. 6 marzo 2013 e rispetta i requisiti previsti dal nuovo Accordo Stato-Regioni 2025, può assumere contemporaneamente il ruolo di soggetto formatore e di docente.

 

Chi può rilasciare attestati di formazione sulla sicurezza?

 

Terminato il corso, entra in gioco l’attestazione: non solo una “ricevuta” di partecipazione, ma la prova ufficiale di idoneità professionale.

Chi può rilasciare gli attestati di formazione sulla sicurezza? Gli enti formatori stessi che hanno organizzato e gestito il corso di formazione. Come citato sopra, gli enti formatori possono essere:

  • soggetti istituzionali (Ministeri, Università, Regioni, ALS, INAIL, collegi professionali ecc..);
  • soggetti accreditati (enti di formazione privati che hanno ottenuto l’accreditamento presso le Regioni o le Province autonome);
  • altri soggetti autorizzati (organismi paritetici o associazioni sindacali dei datori di lavoro o dei lavoratori).

Un attestato rilasciato da un soggetto non abilitato non ha valore legale. In caso di controlli ispettivi, la sua invalidità può comportare sanzioni e l’obbligo di ripetere l’intero percorso formativo.

 

Requisiti e validità degli attestati

 

Ogni attestato di formazione deve essere unico per ciascun corso e contenere gli elementi minimi:

  • denominazione del soggetto formatore;
  • dati anagrafici del o della partecipante;
  • tipologia e durata del corso con riferimento normativo;
  • modalità di erogazione;
  • firma del legale del soggetto formatore;
  • data e luogo di rilascio.

Gli attestati hanno validità su tutto il territorio nazionale e costituiscono la prova ufficiale dell’avvenuta formazione del lavoratore o della lavoratrice.

Per garantire tracciabilità e trasparenza, ogni ente formatore è tenuto a conservarne una copia, assieme a tutta la documentazione completa relativa al corso (compresi registri delle presenze, test di verifica e verbali finali) per un periodo non inferiore a dieci anni.

Tale materiale confluisce nel cosiddetto “fascicolo del corso”.

 

FAQ

 

La formazione dei lavoratori e delle lavoratrici sulla sicurezza è obbligatoria? Sì, la formazione dei lavoratori e delle lavoratrici in materia di salute e sicurezza è obbligatoria e deve avvenire prima che qualsiasi lavoratore o lavoratrice inizi a svolgere qualsiasi mansione.

Quanto dura la formazione sulla sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici? C’è un modulo di formazione generale (di 4 ore), a cui poi va aggiunta la formazione specifica, la cui durata varia in base al livello di rischio dell’azienda (4 ore per rischio basso, 8 ore per rischio medio, 12 ore per rischio alto).

Ogni quanto tempo va fatto l’aggiornamento della formazione sulla sicurezza per i lavoratori e le lavoratrici? In generale, per tutti (indipendentemente dal livello di rischio dell’azienda) l’aggiornamento è previsto ogni 5 anni e ha una durata minima di 6 ore.

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